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Decesso del datore di lavoro equivale a licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Conseguente diritto all’ APE SOCIALE. Sì del Tribunale del lavoro di Vicenza a un lavoratore vicentino.

Con una sentenza pubblicata il 9 aprile 2019 (la n. 167/2019 del dott. Paolo Talamo), il Tribunale del lavoro di Vicenza ha affermato un importante principio in questa materia recentemente normata.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 all’articolo 1 commi da 199 a 205 ha previsto il requisito contributivo ridotto di 41 anni per l’accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dal requisito anagrafico, per i lavoratori precoci (aventi una contribuzione di almeno un anno versata prima del compimento del 19º anno di età) che si trovano in condizioni particolari tra cui, per quel che riguarda il caso di specie, essere stati licenziati.

Nel caso di specie l’Inps aveva negato il beneficio per il fatto che il lavoratore si era trovato senza lavoro dopo che il titolare dell’azienda da cui dipendeva era deceduto: secondo l’Istituto questa ipotesi non poteva essere equiparata al licenziamento è pertanto aveva negato al richiedente l’APE sociale.

Con sentenza illuminata e innovativa il giudice vicentino ha invece stabilito che l’ipotesi del decesso del titolare di ditta individuale va perfettamente equiparata ad una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con tutte le conseguenze del caso.

La pronuncia è rilevante non solo in ambito di APE sociale ma più in generale nella tematica del rapporto di lavoro.

Sentenza Tribunale di Vicenza, Sez. Lav. , n. 167 del 2019